Vendere online, Leggi e Fisco

Floriana Capone

Normativa e-commerce: regole italiane 2022

La normativa e-commerce regola tutte le attività commerciali che prevedono una transazione per via telematica. Sebbene può sembrare più semplice aprire un’attività di vendita online rispetto ad un negozio fisico, non è assolutamente possibile ignorare gli adempimenti normativi.

Normativa e-commerce: regole italiane 2022

illustrazione di Francesco Zorzi

La normativa per e-commerce, infatti, è particolarmente severa e prevede pesanti sanzioni in caso di trasgressione.

In Italia, l’e-commerce è regolamentato principalmente dal decreto legislativo 70/2003 e dal Codice di Consumo, volti ad assicurare la lealtà nei rapporti di compravendita.

Con il decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva europea sul commercio elettronico, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione

L’obiettivo delle norme sul commercio elettronico è di promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, con particolare attenzione alla tutela del consumatore.

Cosa fare per avere un e-commerce in regola dal punto di vista normativo?

Quali sono le norme da rispettare nella vendita online nel nostro Paese?

Con questo articolo l’Avvocato dell’Ecommerce ti spiegherà cosa prevede la normativa e-commerce in Italia e come essere al riparo dai provvedimenti sanzionatori delle Autorità

Partiamo.

E-commerce normativa: cosa si intende per commercio online?

Quasi tutti, ormai, hanno un’idea abbastanza chiara delle dinamiche relative all’e-commerce.

Tuttavia a noi interessa capire cosa si intenda per commercio on line nella normativa, per capire in quali casi questa si applica. 

Il commercio elettronico è l’insieme degli scambi commerciali di beni e servizi effettuati tramite le tecnologie informatiche, cioè Internet.

Nella vendita e-commerce, il cliente può consultare il catalogo digitale disponibile sul sito internet ed effettuare un ordine.

Le modalità di pagamento possono essere differenti da negozio a negozio e comprendono:

carte di credito, sistemi di pagamento elettronici, contrassegno o bonifico.

Per stabilire le norme di riferimento, bisogna distinguere le tipologie di e-commerce. 

Queste, infatti, variano a seconda della clientela:

  • Business to consumer (B2C)
  • Business to business (B2B)
  • Business to Administration (B2A)

O a seconda della tipologia di bene/servizio, in:

  1. commercio elettronico indiretto: si riferisce alla vendita di beni materiali per cui è prevista una consegna (prodotti fisici);
  2. commercio elettronico diretto (on line): comprende la compravendita di beni immateriali e servizi informatici (es. infoprodotti, software).

Nel primo caso, quindi, la cessione avviene sia online che offline. 

Nell’altro, invece, la vendita è completamente dematerializzata.      

Che licenza ci vuole per vendere online?

Generalmente, per le vendite online la normativa non prevede licenze specifiche.

Vi sono dei casi in cui, però, è necessaria un’autorizzazione preventiva. Questo accade ad esempio per aprire l’ecommerce di una farmacia, per cui è necessario chiedere l’autorizzazione e ottenere il logo di riconoscimento da parte del Ministero della Salute.

Lo stesso vale per un e-commerce di generi alimentari, per cui è necessario essere in possesso di alcuni requisiti professionali, come l’avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni.

In ogni caso, per aprire un e-commerce è necessario il previo invio della comunicazione di avvio di attività (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune competente (ove ha sede il titolare dell’e-commerce).

Per essere in regola con la normativa sulla vendita online, con questa comunicazione bisogna:

  • dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per esercitare l’attività;
  • dichiarare l’insussistenza di motivi ostativi all’esercizio dell’attività commerciale (esempio: condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale).
  • indicare il giusto codice Ateco per l’attività. 

L’invio della SCIA va fatto da una casella di posta elettronica certificata (pec) in seguito all’adesione al servizio Telemaco. La firma deve essere in formato digitale. 

Quali sono i principi fondamentali che ispirano la normativa sulla vendita on line?

Sostanzialmente, i principi fondamentali che guidano la normativa sulle vendite on line sono:

  • trasparenza e correttezza: la normativa e-commerce richiede che le informazioni che il venditore rende ai propri clienti, riguardanti i prodotti, i prezzi, le attività promozionali, siano sempre trasparenti e corrette;
  • tutela del consumatore: nella vendita B2C la disciplina di riferimento è quella del Codice del Consumo, che prevede diritti in favore dei consumatori (es. diritto di recesso, garanzia legale, termine massimo di consegna eccetera);
  • tutela dei dati personali: la normativa e-commerce comprende tutta la normativa sul trattamento dei dati personali degli utenti e dei clienti;
  • non discriminazione degli strumenti di pagamento: vieta la maggiorazione del prezzo alla clientela che paga mediante carta di credito;
  • parità di accesso a beni e servizi: di fonte europea, vieta di bloccare o limitare l’accesso del cliente all’interfaccia per motivi di nazionalità, stabilimento o residenza, e di reindirizzare il cliente ad una versione dell’interfaccia diversa (per esempio per offrire gli stessi prodotti a prezzi diversi). 

Il principio che ispira tutta la normativa e-commerce può essere sintetizzato nel generale principio di lealtà che deve sottostare a qualsiasi compravendita online.

Direttiva europea sul commercio elettronico

La nostra legislazione ecommerce nazionale deriva dalla direttiva europea sul commercio elettronico, direttiva n. 2000/31/CE.

Con lo sviluppo di internet e del commercio elettronico, l’Unione Europea si è vista costretta a emettere delle linee guida che potessero uniformare le norme degli stati membri in materia di e-commerce.

In particolare, la direttiva insiste sulla necessità di informare il cliente in modo chiaro e facilmente comprensibile in merito a: 

  • I dati del venditore (indirizzo fisico, e-mail, numero di telefono, ecc.);
  • Le caratteristiche dei beni o servizi venduti;
  • Le politiche adottate in materia di consegna e restituzione del prodotto (diritto di recesso);
  • Il prezzo del bene o servizio (incluse tutte le spese aggiuntive, come tasse, spese di consegna, spese postali, ecc.)
  • Le modalità di pagamento accettate.

Con il decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva. 

Normativa Italiana per e-commerce

Per quanto riguarda l’e-commerce, la normativa italiana ha due importanti riferimenti da tenere in considerazione:

Nel decreto si ribadiscono i principi cardine già evidenziati sopra: completezza delle informazioni, chiarezza dei prezzi, tempi e costi di consegna.

Il Codice del Commercio Elettronico, agli articoli 7,8,9 e 10, regola i seguenti aspetti:

  • Informazioni generali obbligatorie
  • Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale
  • Comunicazione commerciale non sollecitata
  • Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate

Fa parte della normativa e-commerce in Italia anche tutta la disciplina dei contratti a distanza contenuta nel Codice del Consumo, che attribuisce diversi diritti ai consumatori che acquistano mediante il commercio on line. Pensiamo alle norme che impongono diverse informazioni che il venditore deve rendere al consumatore prima che questo sia vincolato dall’acquisto, e che sono contenute nell’art. 49 del Codice del Consumo.

Il tuo negozio online è in regola con la normativa e-commerce italiana? Controlla la nostra check-list

  1. Identità del venditore e footer

Una sezione che va strutturata con cura è il footer, che deve contenere alcune informazioni obbligatorie, quali:

  • Dati del Venditore (nome, p.iva, REA)
  • link alle Condizioni Generali di Vendita
  • link all’Informativa sulla Privacy e alla Cookie Policy 
  • Sistemi di Pagamento accettati
  • Strumenti di contatto con lo shop
  • Recesso, garanzia e politiche di spedizione.
  1. Le informazioni obbligatorie nelle schede prodotto

Anche le schede prodotto devono rispettare alcuni requisiti. Innanzitutto, devono contenere la descrizione del prodotto in vendita, comprensivo di materiale di composizione, colori disponibili, taglie e disponibilità in magazzino.

Se poi parliamo di un prodotto alimentare, andranno inseriti gli ingredienti, le tabelle nutrizionali, gli allergeni eccetera.

Il prezzo va esposto comprensivo di imposte e tasse, e nella scheda prodotto ci deve essere un riepilogo delle politiche di recesso e delle spese di consegna.

  1. Le Condizioni Generali di Vendita

Le Condizioni Generali di Vendita devono essere rese accessibili con facilità al cliente, prima che questo concluda l’acquisto. Rappresentano il contratto di vendita, e devono contenere alcune informazioni in via obbligatoria, come per esempio: 

  • parti,
  • oggetto del contratto, 
  • modalità di conclusione del contratto, 
  • conferma dell’ordine, 
  • prezzo e pagamento, 
  • tempi e costi di spedizione, 
  • limitazioni alla consegna, 
  • recesso e garanzia di conformità.
  1. Informativa sulla Privacy

Le informazioni obbligatorie che non possono mancare nella Privacy Policy sono relative al titolare dell’e-commerce e al trattamento dei dati personali.

Il GDPR impone che vadano indicati: il titolare del trattamento dei dati, il responsabile per la protezione dei dati o DPO e i riferimenti per contattarlo.

Per quanto riguarda i dati, ricorda di scrivere in maniera chiara:

  • quali sono i dati trattati
  • la finalità del trattamento,
  • le basi giuridiche
  • quanto verranno conservati, 
  • se saranno usati per trattamenti automatizzati.

I dati possono essere utilizzati solo per le finalità a cui l’utente ha prestato il suo consenso, quando necessario.

Va indicato, inoltre, se il negozio online fa uso di cookie e di altri strumenti di tracciamento. Queste informazioni vanno inserite all’interno della Cookie Policy.

Inoltre, quando si utilizzano cookie di profilazione, è necessario anche il cookie banner per la raccolta del consenso al loro utilizzo.

Secondo il nuovo provvedimento del Garante Privacy, a cui i siti avrebbero dovuto adeguarsi entro il 10 gennaio 2022, il cookie banner deve essere impostato sul diniego dei cookie, ad eccezione di quelli tecnici, e deve contenere:

  • l’informativa breve;
  • il link alla Cookie Policy, cioè l’informativa completa;
  • un tasto (ad es. con la X) che comporta il rifiuto di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici.

Non sono ammessi i cookie wall e lo scroll di pagina come metodo di acquisizione del consenso.

  1. Email marketing

Anche le comunicazioni commerciali devono rispettare la normativa e-commerce che impone che: 

  • la comunicazione commerciale si presenti subito come tale;
  • indichi per conto di chi è effettuata;
  • definisca bene le condizioni di accesso alle promozioni e agli sconti.

Inoltre, tranne in alcune eccezioni, dal punto di vista del trattamento dei dati personali, si può fare email marketing se si è ottenuto il consenso per quella finalità, e se questa finalità è stata compresa all’interno della privacy policy. 

  1. Fase di check out

Preparare dei box per facilitare la fase di check out è fondamentale per essere in regola con la normativa sulla vendita online.

Nel riepilogo dell’ordine, è necessario inserire dei box, con i quali il cliente deve dichiarare che:

  • accetta i Termini e le Condizioni Generali di Vendita;
  • ha preso visione della Privacy Policy;
  • acconsente al Trattamento dei dati e all’invio di newsletter.

Conclusioni

Come si può intuire da questo articolo, dunque, la normativa e-commerce è ampia e complessa. 

È fondamentale evitare il fai da te e non improvvisare, ma affidarsi ad avvocati professionisti del settore ed esperti del codice del commercio elettronico.

Tutto ciò per non incorrere in sanzioni anche pesanti, e godersi serenamente i frutti del proprio e-commerce.

Floriana Capone

Scritto da:

Floriana Capone

Avvocato dell’E-commerce - EcommerceLegale.it

Esperta in diritto digitale, mi occupo di contratti per e-commerce e altre attività digitali, compliance legale dei siti web, adeguamento alla normativa e-commerce e GDPR, registrazione marchi.

Illustrazione di:

Francesco Zorzi

Illustratore, Visual Designer, Direttore Creativo

Illustratore, visual designer, direttore creativo con un background multidisciplinare in architettura e grafica, si divide fra Firenze e New York. I suoi lavori vengono pubblicati su giornali e riviste come The Wall Street Journal, The Boston Globe, AdAge, La Stampa tra gli altri. È creative director di isendu, di cui ha curato il progetto di redesign.

Francesco Zorzi