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Floriana Capone

Vendita sottocosto: cosa dice la normativa sulle vendite promozionali

Vendere online a prezzi scontati è legale? Come si gestiscono gli sconti su un sito e-commerce? La vendita sottocosto è un’opportunità interessante per i siti e-commerce perché aumenta il traffico sul sito, genera un incremento del fatturato o, semplicemente, permette di ridurre le rimanenze in magazzino.

Vendita sottocosto: cosa dice la normativa sulle vendite promozionali

illustrazione di Nicola Giorgio

I consumatori, in genere, sono molto invogliati ad acquistare a prezzi vantaggiosi e, sconti e promozioni costituiscono uno strumento indispensabile per gli e-commerce.

Tuttavia, anche sulle vendite promozionali online esiste una normativa molto rigida tesa a tutelare il consumatore e a evitare che incorra in pratiche commerciali scorrette o ingannevoli. 

In questo articolo Floriana Capone, Avvocato dell’ecommerce, partner di Isendu e founder di Ecommerce legale, ci spiega come sono definite dal punto di visto normativo le vendite sottocosto online e come vanno gestite per evitare sanzioni. 

Cosa si intende per vendita sottocosto?

Quando si parla di sconti, il cliente percepisce una sola cosa: risparmio.

Ma la definizione di vendita sottocosto fornita dalla normativa è molto più articolata e interessa in particolare i venditori:

si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuati ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto”.

Non solo. La disciplina sulle vendite sottocosto precisa che il prezzo di acquisto in fattura, a cui si deve fare riferimento, deve essere comprensivo di IVA e va scorporato dagli eventuali sconti ottenuti dal merchant.

Quindi, il prezzo di un prodotto sottocosto deve essere calcolato considerando:

  • il costo: il prezzo pagato dal merchant per l’acquisto del prodotto;
  • l’IVA: l’imposta sul valore aggiunto va inserita per calcolare il prezzo d’acquisto;
  • sconti o contribuzioni: la somma va diminuita delle scontistiche applicate.

La vendita sottocosto, quindi, è una vendita al pubblico a condizioni vantaggiose per l’acquirente che compra ad un prezzo inferiore rispetto a quello indicato sulle fatture di acquisto. 

Qual è la normativa delle vendite sottocosto?

La vendita sottocosto rientra nella categoria delle vendite straordinarie cioè quelle vendite con cui l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

La normativa sulle vendite sottocosto è piuttosto articolata.

Innanzitutto, bisogna tenere conto del D.P.R. n. 218 del 2001 che si applica alle vendite al di sotto del prezzo di acquisto, durante le promozioni. Essa, oltre a dare la definizione di vendite sottocosto, stabilisce anche le regole da rispettare per proporre i propri articoli in vendita a prezzi ribassati:

  • il venditore ha l’obbligo di informare il Comune sulla vendita promozionale almeno 10 prima dell’inizio degli sconti;
  • la vendita sottocosto può durare per un periodo massimo di 10 giorni;
  • tra una vendita sottocosto e l’altra devono trascorrere perlomeno 20 giorni;
  • non si possono proporre più di 50 referenze sottocosto;
  • le vendite promozionali possono essere attuate per un massimo di tre volte durante l’anno.

Eccezioni alle regole sulle vendite sottocosto

I regolamenti relativi alle vendite promozionali prevedono delle eccezioni legate ad alcune tipologie di prodotti. Esistono degli articoli (stagionali, deperibili o difettosi) che possono essere comunque proposti sottocosto:

  • gli alimenti freschi o deperibili che, altrimenti, andrebbero sprecati;
  • i prodotti alimentari per i quali è prevista la scadenza breve (entro 3 giorni) o il termine minimo di conservazione (quindici giorni);
  • è possibile vendere sottocosto i prodotti legati alle festività dopo la data della celebrazione;
  • la legge stabilisce delle deroghe per i prodotti che hanno perso valore commerciale a causa di innovazioni o nuove normative;
  • il merchant ha la facoltà di vendere a prezzi ribassati i prodotti da esposizione e quelli parzialmente deteriorati;
  • le vendite sottocosto sono consentite anche in caso di apertura di un nuovo store, di ristrutturazione totale o nell’anniversario dell’apertura, a distanza di almeno cinque anni. 

Cosa prevede la normativa delle vendite sottocosto online?

Secondo la Circolare ministeriale n. 3528 del 2001, la vendita sottocosto online non è sottoposta agli stessi obblighi che ti ho esposto. 

Ciò non toglie, tuttavia, che nelle vendite sottocosto online debbano comunque essere rispettate le normali disposizioni sulle vendite sottocosto in materia di obblighi informativi in favore dei consumatori (art. 3, D.P.R. n.218 del 2001), le quali richiedono che: 

  • i messaggi pubblicitari siano chiari e inequivocabili; 
  • siano identificati chiaramente i prodotti in vendita di sottocosto online.

Questo perché, a prescindere dalla normativa sulla vendita sottocosto online, valgono sempre le norme sulle pratiche commerciali scorrette che rendono sempre necessarie comunicazioni al pubblico con queste caratteristiche per evitare di incorrere in informazioni ed omissioni ingannevoli

Infatti, la normativa sulle pratiche commerciali scorrette o ingannevoli è molto rigida ed esige la massima trasparenza: nei casi di violazione delle relative norme del Codice del Consumo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può emettere sanzioni dai 5 mila ai 5 milioni di euro.

Inoltre, le vendite sottocosto sono sottoposte a tutti gli obblighi che riguardano le vendite promozionali, come il D.Lgs 114/98 che disciplina la corretta comunicazione del prezzo e dello sconto applicato

Da leggere: come creare una pagina FAQ per e-commerce

Quando si vende sottocosto?

Posso fare vendite sottocosto a Natale? E nei periodi che precedono i saldi? Cosa si intende per vendite straordinarie?

Queste sono alcune delle domande più frequenti che si pone chi si occupa di vendita online ed è lecito informarsi per evitare di commettere errori.

Per prima cosa, bisogna precisare che le vendite sottocosto online rientrano nelle vendite straordinarie, come i saldi di fine stagione, le promozioni e le liquidazioni.

Da questo discende che, secondo la normativa, le vendite sottocosto online non potrebbero essere effettuate nei periodi che precedono i saldi di stagione. Questo punto può creare confusione poiché la data di partenza dei saldi di stagione varia da regione a regione, mentre la vendita online avviene sull’intero territorio nazionale. 

Per avere un punto di riferimento si può seguire la data della prima regione a iniziare gli sconti o chiedere un parere ad un avvocato esperto in commercio elettronico.

Vendite sottocosto e aspetti fiscali

È legale vendere sottocosto? 

Nonostante le vendite sottocosto online possano apparire come dubbie agli occhi del Fisco per la loro regolarità fiscale, in realtà esse possono costituire un’interessante opportunità per incrementare le vendite e attirare l’interesse degli utenti.

Rinunciare al proprio guadagno su alcune referenze può aumentare le visite al sito e accrescere l’importo del carrello. Oppure può semplicemente aiutare a rinnovare il magazzino per fare spazio a nuovi articoli.

Per non andare incontro ad accertamenti o correre il rischio di sanzioni, però, è necessario rispettare la normativa e-commerce e gestire le vendite sottocosto in maniera legale, anche dal punto di vista fiscale.

Questo perché la vendita sottocosto potrebbe far dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, mediante l’utilizzo di presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità (così Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza n. 25257 del 21 marzo 2017).

Pertanto, anche nelle vendite sottocosto online, è sempre importante prestare la massima attenzione agli adempimenti legali e fiscali richiesti agli e-commerce, per conquistare la fiducia dei clienti e per non incorrere in sanzioni pecuniarie. 

Dunque, il mio consiglio è quello di rivolgersi sempre a professionisti esperti, come un avvocato specializzato nell’e-commerce.

Floriana Capone

Scritto da:

Floriana Capone

Avvocato dell’E-commerce - EcommerceLegale.it

Esperta in diritto digitale, mi occupo di contratti per e-commerce e altre attività digitali, compliance legale dei siti web, adeguamento alla normativa e-commerce e GDPR, registrazione marchi.

Illustrazione di:

Nicola Giorgio

Freelance illustrator / graphic designer

Nicola Giorgio è un illustratore freelance con base a Firenze. È parte di Muttnik, collettivo che si occupa di progetti di comunicazione visiva e di illustrazione con particolare attenzione nei confronti delle realtà culturali, espositive e aziendali. Di recente ha fondato La Sedia Blu, associazione che si occupa di promozione alla lettura, attività laboratoriali, corsi di formazione e eventi legati al mondo della letteratura per bambini e ragazzi.

Nicola Giorgio